NORMA GIURIDICA

Nella nostra quotidianità sentiamo spesso parlare di norme, leggi, decreti, regole da rispettare, ma vediamo più nello specifico di cosa si tratta.

Norme sociali

Sono regole di comportamento che i membri di una collettività sono tenuti a rispettare.

Esistono varie tipologie di norme sociali:

  • Norme religiose: regole da tenere all’interno di un ambiente religioso (Es. farsi il segno della croce quando si entra in chiesa…)
  • Norme di buona educazione: regole da tenere in un determinato ambiente o situazione
    • Norme morali: variante particolare di buona educazione (Es. aiutare un anziano ad attraversare la strada)
  • Norme sportive: regole specifiche in ambito sportivo (Es. regole del gioco della pallavolo…
  • Norme giuridiche: regole imposte dall’ordinamento giuridico (Es. divieto di attraversare con il semaforo rosso…)

Norma giuridica

Regola tassativamente obbligatoria che ognuno è tenuto a rispettare, anche contro la propria volontà.

La norma giuridica è composta da 2 parti:

  1. Precetto: la regola da rispettare
  2. Sanzione: conseguenza negativa che si applica in caso di violazione del precetto.

CARATTERISTICHE della NORMA GIURIDICA

La norma giuridica ha le seguenti caratteristiche:

  • Obbligatorietà: è obbligatoria – siamo costretti a rispettarla anche contro la nostra volontà;
  • Positività: è imposta dallo Stato;
  • Generalità: destinata a tutti i membri della società – valida verso tutti, senza eccezioni – tutti sono tenuti a rispettarla;
  • Astrattezza: descrive una situazione ipotetica, astratta, non fa riferimento a fatti realmente accaduti;
  • Bilateralità: riconosce sia una “diritto” che un “dovere” in capo al soggetto;
  • Relatività: varia a seconda di Tempo e Spazio
    • Tempo: valida solo per l’avvenire e solo dopo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU) – 15 giorni dalla pubblicazione “vacatio legis”: tempo che va dalla pubblicazione in GU all’effettiva entrata in vigore della norma;
    • Spazio: principio di territorialità – la norma è valida sul territorio dove essa è applicata.

 

Scritta e Pubblicata: la norma DEVE essere SCRITTA, NON orale, e DEVE essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

ABROGAZIONE della NORMA

La norma giuridica perde la sua efficacia con l’abrogazione.

  • Abrogare: eliminare – far in modo che la norma non possa avere effetti.

3 modi di abrogazione della norma:

  1. Abrogazione mediante norma giuridica nuova di pari grado che abroga la norma precedente;
  2. Abrogazione mediante referendum abrogativo;
  3. Annullamento mediante sentenza della Corte Costituzionale

2 tipi di abrogazione:

  1. Espressa o Esplicita: norma successiva prevede espressamente l’abrogazione della norma precedente;
  2. Tacita o Implicita: norma successiva NON prevede espressamente l’abrogazione della norma precedente.

INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA

Interpretare una norma giuridica: chiarire il suo significato / così si può applicare correttamente la norma giuridica al caso concreto.

Modi di interpretazione:

  • Interpretazione letterale: si limita a chiarire il significato letterale delle parole usate / usare parole più semplici per chiarire il significato;
  • Interpretazione logica: considera il significato delle parole + le motivazioni che sono alla base della norma + gli obiettivi che la norma vuole raggiungere.

Tipi di interpretazione:

  • Interpretazione autentica: è quella prodotta dal legislatorevincolante per tutti;
  • Interpretazione giudiziale: è quella prodotta dal giudicevincolante solo per le parti nel processo;
  • Interpretazione dottrinale: è quella prodotta da un esperto di dirittoNon è vincolante per nessuno.

ANALOGIA

Il diritto può presentare delle “LACUNE” – situazioni che rimangono “scoperte” – ovvero NON vi sono norme giuridiche esistenti che le disciplinano.

Per colmare queste Lacune si ricorre all’integrazione/analogia.

Il giudice ha 2 soluzioni:

  1. Analogia Legis – si ricorre ad una norma giuridica che disciplina un caso simile;
  2. Analogia Iuris – in assenza totale di norme, anche regolanti casi simili – si ricorre all’applicazione dei principi generali dell’ordinamento:
    1. correttezza;
    2. buona fede;
    3. equità;
    4. divieto di discriminazione

 

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